Consulenti e collaboratori

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedono quanto segue:


Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di  incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla  valutazione  del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi  dirigenziali  a  soggetti  estranei  alla  pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione  dei  relativi  compensi.  Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione,  anche  per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

 

Allegati

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP

Note: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP

Ultima modifica: Gio, 24/05/2018 - 09:15