Tipologia di procedimento

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedeono quanto segue:


Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e   ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione   d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza. Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f)  il  termine  fissato  in  sede  di disciplina  normativa   del procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso dell'amministrazione;

h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere, con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali, facendone rilevare il relativo andamento. 

2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine congruo.

Ultima modifica: Mar, 10/11/2015 - 14:23